Per determinare il diritto alla percezione dell’assegno familiare e delle quote di maggiorazione sulla pensione si deve valutare il limite di reddito personale ed il limite complessivo.
Limite di reddito personale
I beneficiari devono essere a carico del richiedente ossia non economicamente autosufficienti; tale condizione si verifica quando il reddito della persona a carico non supera il limite del trattamento minimo maggiorato del 30%. ( 546,02€ mensili per il 2005).
Limite di reddito complessivo
Gli assegni e le quote spettano se il reddito familiare complessivo non supera i limiti fissati nelle tabelle aggiornate annualmente.
I redditi da considerare ai fini del calcolo del diritto all’assegno o della quota di maggiorazione sono:
tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, i redditi soggetti a tassazione separata, quelli conseguiti all’estero, l’assegno di mantenimento e i redditi di qualsiasi natura, tra cui quelli esenti da imposta e soggetti a ritenuta alla fonte, se superiori a 1032,92€.
Tali redditi devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Redditi da non considerare:
· pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
· pensioni di guerra;
· rendite INAIL;
· indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
· indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
· indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
· assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
· indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS;
· i trattamenti di famiglia;
· trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
· gli arretrati delle integrazioni salariali.