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Beneficiari
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L’assegno familiare spetta per:
- il coniuge, purché non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, affidati, naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge ) minori di 18 anni.
Tale limite viene elevato a 21 anni nel caso in cui i figli frequentino la scuola media, professionale o un corso di recupero anni.
L’assegno viene erogato anche nel caso di figli studenti universitari durante il regolare corso di laurea o per eventuali corsi di specializzazione post laurea, comunque non oltre il compimento del 26° anno d’età;
- i figli maggiorenni inabili allo svolgimento di alcuna attività lavorativa, senza limite d’età;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali, minorenni o maggiorenni inabili, purché i rispettivi genitori siano deceduti o non abbiano un reddito sufficiente per il loro mantenimento;
- i genitori ed equiparati, senza limiti d’età nel caso siano invalidi, al contrario fino a 60 anni se uomini e 55 se donne.
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