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Assegni per la maternità
 

L’assegno dello Stato e l’assegno dei comuni sono previsti per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non prestano attività lavorativa al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino, adottato o in affidamento.

Si tratta di due prestazioni non cumulabili fra loro, che vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio. Il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps tramite assegno bancario spedito direttamente al domicilio.
 
L'assegno concesso dai Comuni
L’ASSEGNO CONCESSO DAI COMUNI,
L'assegno dello Stato
L’ASSEGNO DELLO STATO, viene pagato alle madri:


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