La causa di servizio stabilisce il nesso di causalità tra la menomazione, l’infermità e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d’ufficio del lavoratore pubblico.
Il riconoscimento della causa di servizio consiste nell’ottenere una o più prestazioni economiche, sanitarie e benefici contrattuali.
Il lavoratore, purché non autonomo, e i parasubordinati hanno diritto alle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi legislativi o non è in regola con il pagamento dei contributi assicurativi.
Il lavoratore autonomo può godere di tali diritti solo se in regola con gli obblighi legislativi ed il versamento dei contributi.
Il lavoratore fruisce degli stessi diritti anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato per sua colpa; tale diritto viene meno qualora il lavoratore abbia agito con dolo o abbia simulato l’evento o ne abbia aggravato conseguenze.
Il lavoratore perde ogni diritto alle prestazioni, sia economiche che sanitarie, qualora non faccia richiesta di indennizzo all’INAIL entro tre anni dal giorno del verificarsi dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale.
Nel caso in cui il danno subito porti alla morte del lavoratore, i tre anni decorrono dal giorno della morte dello stesso.
Prestazioni sanitarie: vengono erogate dal servizio sanitario nazionale attraverso le Aziende Sanitarie Locali (ASL).
I lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale hanno diritto ad avere gratuitamente le cure occorrenti per la completa guarigione e, tutte le cure utili per il recupero, il più completo possibile, della salute e della capacità lavorativa.
Le prestazioni sanitarie erogate sono le seguenti:
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pronto soccorso: qualora non siano sufficienti le attrezzature sanitarie aziendali, il lavoratore deve essere trasportato, con spese a carico del datore di lavoro, al più vicino ospedale o presso i medici o i centri di cura convenzionati;
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cure mediche: le ulteriori cure mediche, chirurgiche e riabilitative, ambulatoriali o ospedaliere, sono prestate senza limiti di tempo e senza il pagamento dei ticket, finché il lavoratore non sia clinicamente guarito e, anche dopo la guarigione clinica, ove facilitino il recupero della capacità lavorativa;
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cure mediche: le ulteriori cure mediche, chirurgiche e riabilitative, ambulatoriali o ospedaliere, sono prestate senza limiti di tempo e senza il pagamento dei ticket, finché il lavoratore non sia clinicamente guarito e, anche dopo la guarigione clinica, ove facilitino il recupero della capacità lavorativa;
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protesi: la fornitura delle protesi è a carico dell’INAIL; esse possono venire periodicamente rinnovate.
Il miglioramento funzionale che il lavoratore ottiene con il loro ausilio non può comportare la riduzione del grado di inabilità.
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Cure termali: si può fruire di uno o più cicli di cure termali ove ritenuto necessario. Gli oneri delle cure sono a carico del servizio sanitario mentre le spese accessorie (viaggio, diaria, retta alberghiera) sono a carico dell’INAIL. Le cure, solitamente prescritte dal medico di famiglia, sono concesse dal sanitario INAIL se ritenute utili alla guarigione clinica e al recupero della capacità lavorativa, ma anche per stabilizzare le condizioni e per prevenire possibili evoluzioni negative.