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I soggetti tutelati
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L’ indennità di malattia spetta:
- agli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);
- ai disoccupati e sospesi dal lavoro appartenenti alle sopraccitate categorie purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni dall’inizio della malattia.
Nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato l’erogazione della prestazione si conclude in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro. |
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