La rendita è revisionabile su iniziativa dell’ INAIL o su richiesta del lavoratore.
Il lavoratore che ritiene di essere peggiorato richiede la revisione per ottenere una rendita maggiore in rapporto all’aggravamento dei suoi postumi permanenti.
Qualora l’infortunio sia successivo al 25.07.2000 e i postumi siano inferiori al 16% solo il lavoratore può chiedere l’aggravamento e l’eventuale revisione del danno.
Il titolare di rendita non può sottrarsi dalle visite di controllo disposte dall’INAIL.
TERMINI PER LA REVISIONE DEGLI EVENTI ANTE 25.7.2000
La revisione della rendita può essere chiesta entro 10 anni per gli infortuni e 15 per le malattie professionali dalla data della sua costituzione o dalla data dell’evento nel caso in cui non siano stati riconosciuti postumi indennizzabili
Per silicosi ed asbestosi non è previsto alcun termine
Nel caso di infortunio la prima revisione può essere chiesta ad almeno un anno dalla data dell’infortunio e sei mesi da quella di costituzione della rendita: le successive revisioni possono essere chieste ad almeno un anno dalla precedente.
Dopo quattro anni dalla costituzione della rendita si possono chiedere solo altre due revisioni, una dopo sette anni e una al decimo anno: dopo tale scadenza la rendita è considerata definitiva.
Nel caso di malattia professionale la prima revisione può essere chiesta dopo almeno sei mesi dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta o, qualora essa non ci sia stata, dopo almeno un anno dalla data di manifestazione della malattia: le revisioni possono essere chieste a distanza di almeno un anno l’una dall’altra
Le domande di revisione devono essere corredate da certificato medico indicante la nuova misura del grado di inabilità e la descrizione dei postumi presentati dal lavoratore
La revisione ha effetto dalla prima rata successiva alla domanda nel caso di peggioramento delle condizioni del lavoratore o dalla prima rata successiva alla comunicazione del provvedimento nel caso di miglioramento delle stesse
RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO EVENTI DOPO 25.7.2000
Il lavoratore senza postumi o con postumi inferiori al 6%, entro 10 anni dalla data dell’infortunio o entro 15 anni dalla data della malattia professionale, può chiedere:
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l’indennizzo in capitale per danno biologico se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%;
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la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata con postumi oltre il 16%.
Il lavoratore con postumi di grado compreso tra il 6% e il 15%, entro 10 anni dalla data dell’infortunio o entro 15 anni dalla data della malattia professionale, può chiedere:
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l’adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%);
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la costituzione della rendita se la menomazione si è aggravata fino ad un grado indennizzabile in rendita;
La data cui riferirsi per i termini revisionali è la data dell’infortunio o la data di ricezione della denuncia o del certificato medico della malattia professionale.
Al lavoratore con postumi di grado pari o superiore al 16%, si applicano gli stessi termini previsti per gli eventi antecedenti il 25.7.2000
RETTIFICA PER ERRORE
L’INAIL può rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate a qualunque titolo, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse.
L’INAIL può procedere alla rettifica entro un periodo di 10 anni, decorrenti dalla data dell’originario provvedimento errato. I termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell’interessato, accertati giudizialmente.