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Prestazioni Economiche


La causa di servizio stabilisce il nesso di causalità tra la menomazione, l’infermità e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d’ufficio del lavoratore pubblico.

Il riconoscimento della causa di servizio consiste nell’ottenere una o più prestazioni economiche, sanitarie e benefici contrattuali. 

 

Il lavoratore, purché non autonomo, e i parasubordinati hanno diritto alle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi legislativi o non è in regola con il pagamento dei contributi assicurativi.

Il lavoratore autonomo può godere di tali diritti solo se in regola con gli obblighi legislativi ed il versamento dei contributi.

Il lavoratore fruisce degli stessi diritti anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato per sua colpa; tale diritto viene meno qualora il lavoratore abbia agito con dolo o abbia  simulato l’evento o ne abbia aggravato conseguenze.

Il lavoratore perde ogni diritto alle prestazioni, sia economiche che sanitarie, qualora non faccia richiesta di indennizzo all’INAIL entro tre anni dal giorno del verificarsi dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale.

Nel caso in cui il danno subito porti alla morte del lavoratore, i tre anni decorrono dal giorno della morte dello stesso.

 

Le prestazioni economiche vengono erogate dall’INAIL.

Il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale e, per essi, impossibilitato al lavoro, riceve alcune prestazioni dal datore di lavoro ed altre dall’INAIL.

 

Il datore di lavoro versa:

  • l’intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale;
  • il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi, salvo le condizioni di miglior favore fissate dai contratti collettivi;
  • l’eventuale integrazione dell’indennità temporanea erogatadall’INAIL per raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera.


L’INAIL eroga:

  •  l'indennità temporanea, a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, essa è pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità e al 75% della stessa dal 91° giorno in poi.

    L’indennità temporanea viene erogata fino a quando il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro e viene corrisposta, nei casi di lunga durata, in rate posticipate di non oltre sette giorni. Il saldo non deve essere erogato oltre il ventesimo giorno dalla data dell’infortunio o della cessazione dell’indennità temporanea.

    Il lavoratore ha diritto all’indennità temporanea anche in caso di inabilità assoluta conseguente a ricaduta.

    Numerosi contratti collettivi prevedono che il pagamento dell’indennità temporanea sia fatto direttamente dall’azienda che sarà successivamente rimborsata dall’INAIL.

  • La rendita per inabilità permanente per infortuni e le malattie professionale antecedenti al 25 luglio 2000 che abbiano provocato una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 10%.

    L’entità della rendita è commisurata all’ammontare della retribuzione e alla gravità del danno, con riferimento ad apposita tabella che, per le più importanti menomazioni, indica il corrispondente grado di inabilità.

    La rendita è soggetta a variazioni nel caso di peggioramento o miglioramento dei postumi.

    Non è soggetta a tassazione. 

  • L'indennizzo per inabilità permanente: è la nuova prestazione introdotta per tutti gli eventi a partire dal 25 luglio 2000 che tiene conto nell’indennizzo del danno biologico considerato come lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

     

    Se la menomazione è di gravità compresa tra il 6% e il 15%, l’indennizzo viene erogato in conto capitale. I parametri di valutazione sono il sesso, la percentuale del danno e l’età dell’infortunato.

    Questo tipo d’indennizzo prescinde dalla retribuzione dell’assicurato.

     

    I lavoratori invece che subiscono una menomazione di gravità superiore al 15% percepiscono una rendita calcolata in due quote: una quota per danno biologico con riferimento alla percentuale di danno e una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali che tiene conto della retribuzione del lavoratore commisurata alla menomazione.

    Nessun indennizzo è previsto per danni di gravità inferiore al 6% (franchigia).

 

  • La rendita ai superstiti spetta ai familiari in caso di morte conseguente all’infortunio o alla malattia professionale; tale rendita è cumulabile con la pensione di reversibilità.

    La rendita decorre dal giorno successivo a quello della morte, è rivalutata annualmente e non è soggetta a tassazione 

  •  L’assegno funerario è un assegno “una tantum” che spetta in caso di morte conseguente ad infortunio o malattia professionale, al coniuge superstite, in sua mancanza agli ascendenti, oppure ai fratelli e/o sorelle viventi a carico oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.

    L’importo massimo dell’assegno è fissato per legge e rivalutato ogni anno. 

  • Lo speciale assegno continuativo mensile spetta ai superstiti nel caso di decesso di titolare di rendita con inabilità superiore al 65%, avvenuto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale.

    Esso consiste in un assegno mensile erogato dall’INAIL a condizione che i superstiti non percepiscano altre prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (esclusa la casa d’abitazione) d’importo pari o superiore all’assegno stesso.

    La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dal decesso dell’assicurato. 

  • L’integrazione alla rendita.

    Nel caso di ricaduta, durante il periodo delle cure e fino a quando il lavoratore titolare di rendita non può lavorare, l’INAIL integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.

    L’integrazione è dovuta anche al lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione.

  • Le quote integrative spettano al titolare di rendita che abbia il coniuge e/o figli a carico. Per ogni persona a carico spetta il 5% della rendita.

    Il  diritto alla quota integrativa spetta per i figli che non prestano lavoro retribuito, fino a 18 anni o fino a 21 se studenti di scuola media o professionale, fino a 26 se studenti universitari.

    Se il figlio è inabile la quota integrativa spetta senza limiti di età fino alla durata dell’inabilità. 

  • L’assegno per assistenza personale continuativa spetta al titolare di rendita per inabilità al 100% che presenti menomazioni tali per cui abbia bisogno di essere assistito da altra persona, a meno che  a ciò non provvedano altre istituzioni.

    L’assegno è rivalutato annualmente e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento riconosciuti a qualsiasi titolo;  può essere concesso o soppresso anche oltre il termine massimo stabilito per la revisionabilità della rendita.

  •  La liquidazione in capitale non è prevista nel nuovo sistema di indennizzo, resta in vigore solo per i casi ricadenti nel precedente regime per rendite per danni inferiori al 16% e diventate definitive trascorso il decennio.
  • L’assegno di incollocabilità è previsto per gli invalidi  con inabilità superiore al 33% dichiarati inidonei e cioè incollocabili presso aziende private e pubbliche. E’ un assegno mensile il cui valore viene rivalutato annualmente con decreto ministeriale.
    Per la valutazione del 33% occorre, anche per gli eventi successivi al 25 luglio 2000, far riferimento alle tabelle di valutazione dei danni previste nel testo unico.
  • La rendita di passaggio viene corrisposta, in aggiunta alle altre prestazioni, al lavoratore affetto da asbestosi o silicosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all’80%, che abbia abbandonato volontariamente, per ragioni di salute, la lavorazione che ha provocato la malattia.

    Viene corrisposta per una anno dalla data di abbandono della lavorazione. Il diritto alla rendita vale anche per coloro che hanno lasciato per prepensionamento.

    La rendita di passaggio viene calcolata sulla base dei 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni di occupazione nella lavorazione che ha generato la malattia.

    Per ottenere la rendita di passaggio occorre presentare domanda entro 180 giorni dalla data di abbandono, precisando se si è nuovamente occupati o disoccupati.

    La rendita può essere corrisposta una seconda volta entro dieci anni dalla sua cessazione quando anche la nuova lavorazione, purché non silicotigena, risulti dannosa.

     

    Dal 1° ottobre 2000 l’Inps provvede al pagamento per conto dell’INAIL di tutte le rendite e le prestazioni collegate.

 PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Le prestazioni integrative si aggiungono a quelle assicurative e sono dirette alla qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale. Tali prestazioni sono di competenza delle regioni.

L’INAIL eroga prestazioni economiche ai grandi invalidi in occasione delle festività di fine anno (i titolari di rendite INAIL non fruiscono di tredicesima).

 

RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

Dal 1° luglio 2000 la rivalutazione delle prestazioni INAIL è annuale e legata alla variazione dei prezzi al consumo (Istat).

 

DELEGA PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLE PRESTAZIONI

Il lavoratore può riscuotere le prestazioni economiche anche attraverso una delega:

  • al coniuge,
  • ad un parente,
  • ad un affine (ad es. il cognato o la cognata),
  • ad una delle persone con cui è comune il diritto ad esigere l’indennità.

Nel caso di legittimo impedimento, la delega può essere rilasciata ad altre persone ma deve essere vistata dal Sindaco o dall’Autorità Consolare Italiana in caso di residenza all’estero.

 

ASSICURAZIONE PER LE CASALINGHE

L'assicurazione INAIL copre solo gli infortuni dai quali derivi per le casalinghe una inabilità permanente superiore al 33%; tale assicurazione è comunque obbligatoria

 

 

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