Il lavoratore (o chi per lui in caso di lesione grave che glielo impedisca) deve dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro.
Le giornate di assenza dal lavoro antecedenti alla comunicazione all’azienda dell’infortunio non vengono indennizzate.
Il datore di lavoro, il titolare di azienda artigiana, il committente, hanno l’obbligo di denunciare all’INAIL ogni infortunio di cui abbiano avuto notizia che sia occorso ai lavoratori della loro impresa o a se stesso se si tratta di titolare di impresa artigiana.
A tal fine dovranno presentare, entro due giorni da quello in cui sono venuti a conoscenza dell’infortunio, l’apposito modulo in triplice copia.
Non c’è obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro se l’infortunio, secondo la prima prognosi, è previsto guaribile entro tre giorni. Qualora, contrariamente alla prima prognosi, la guarigione risulti più lenta e sia superiore la durata dell’assenza dal lavoro, sussiste l’obbligo di inoltrare la denuncia all’INAIL entro le 48 ore successive a quando tale evenienza si è manifestata.
Nel caso in cui il datore di lavoro ometta la denuncia, il lavoratore può provvedere, in proprio o attraverso il patronato INCA, alla segnalazione dell'infortunio all'INAIL.
L’infortunio mortale va denunciato con telegramma entro ventiquattro ore dall’incidente.
La procedura d’inoltro della denuncia prevede l’invio di due copie all’INAIL competente; ad esse va allegato il certificato del medico che ha prestato la prima assistenza.
Se il medico non è stato chiamato dal datore di lavoro, ad esempio è il medico di famiglia o del pronto soccorso, dovrà egli stesso inoltrare il certificato all’INAIL e notificare all’impresa l’avvenuta denuncia.