INFORTUNI SUL LAVORO
L’assicurazione INAIL copre ogni infortunio avvenuto in occasione di lavoro, per causa violenta o virulenta, concentrata nel tempo, che provochi l’inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni, l’inabilità permanente o la morte.
Per causa violenta s’intende ogni evento che, provenendo dall’esterno, danneggi l’integrità psico-fisica del lavoratore.
Con occasione di lavoro si fa riferimento all’esistenza di un collegamento, anche indiretto, tra l’attività lavorativa svolta e l’infortunio, cioè di un rapporto di causa-effetto che non sia legato solo al luogo di lavoro o all'orario di lavoro.
INFORTUNIO IN ITINERE
Infortunio in itinere è quello che si verifica al lavoratore mentre percorre il tragitto che porta dalla casa al lavoro e viceversa
L’infortunio è indennizzabile solo se è avvenuto durante il normale tragitto:
• di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro,
• tra due posti di lavoro, se il lavoratore presta più di un’attività dipendente
• tra la sede di lavoro e il luogo di consumazione dei pasti, nel caso in cui non vi sia la mensa.
Sono escluse le deviazioni non necessitate; per “necessitate” s’intendono le deviazioni dovute a cause di forza maggiore, quelle dettate da esigenze essenziali ed improrogabili e quelle legate all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.