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Previdenza complementare per i pubblici dipendenti
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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, che recepisce l'accordo quadro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni Sindacali, sancendo il passaggio al sistema del TFR anche per i pubblici dipendenti, ne prevede l'adesione ai fondi pensione contrattuali.
Senza l'istituzione del TFR, infatti, anche per questa tipologia di lavoratori, non sarebbe stato possibile attivare alcuna forma di previdenza complementare che non fosse stata particolarmente onerosa per i dipendenti e per la Pubblica Amministrazione. Il Decreto prevede che il vecchio trattamento di fine lavoro si trasformi in TFR attraverso l'adesione ai Fondi Pensione contrattuali dei dipendenti già occupati al 31/12/2000 che esercitino l'opzione prevista dall'art. 59 della legge 449/97.
Per gli assunti dal 1 gennaio 2001, invece, la normativa in materia di TFR avrà immediata applicazione indipendentemente dalla adesione alla previdenza complementare; tale data funzionerà anche da spartiacque, come lo è stato il 28 aprile 1993 per l'applicazione della 124/93, per i neo assunti che, se vorranno aderire alla previdenza complementare, dovranno conferire al fondo tutto il TFR. Anche sulla base di quanto già definito in alcuni contratti, l'orientamento che sembra prendere sempre più corpo è quello di tre fondi: uno per Stato e parastato, un altro per la scuola (anche per quella privata), ed il terzo per enti locali e sanità.
Il fondo pensione dei lavoratori della scuola Per quanto concerne i lavoratori della scuola, sia privata che pubblica, i sindacati hanno già raggiunto nel mese di gennaio 2001 un accordo con la Pubblica Amministrazione in cui si prevede la costituzione di un unico fondo pensione che interesserà circa 1.500.000 lavoratori del comparto. |
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