Fermo restando che ogni fondo pensionistico complementare ha la possibilità di prevedere nel suo statuto delle variazioni rispetto alle norme generali stabilite dalla legge, le prestazioni, stabilite dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sono le seguenti:
La rendita per vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile, con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
La rendita per anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, con almeno quindici anni di partecipazione al fondo ed un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Il riscatto della propria posizione individuale maturata presso il Fondo, quando l'associato, al momento della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche.
L'associato ha la facoltà di chiedere che la liquidazione della rendita, per vecchiaia o per anzianità, possa avvenire in capitale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo complessivamente maturato.
Beneficiari
Beneficiari per le prestazioni pensionistiche del Fondo sono i lavoratori associati. In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni scritte del lavoratore associato, in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo
Anticipazioni
L'anticipazione dei contributi accumulati potrà essere richiesta dall'iscritto al fondo con almeno otto di partecipazione e potrà essere richiesta esclusivamente per:
q spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
q l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile,
q opere di ristrutturazione della casa di abitazione.
Il lavoratore associato ha la facoltà di reintegrare nella propria posizione l'anticipazione percepita secondo le norme operative interne.
Trasferimenti ad altro Fondo
Qualora il lavoratore associato perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione.