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Finanziamento e Tfr


Il finanziamento dei fondi pensionistici complementari è a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro; le rispettive quote sono stabilite attraverso la contrattazione sindacale e recepite successivamente dai contratti nazionali di lavoro delle rispettive categorie.
Il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, è generalmente formato da una percentuale della retribuzione versata dal lavoratore, da un'altra percentuale versata dal datore di lavoro e da una terza componente costituita di una quota dell'accantonamento annuale al TFR.
Solo per i lavoratori di prima occupazione, assunti dopo il 28 aprile '93 (data di entrata in vigore della legge sulla previdenza complementare), che avessero volontariamente scelto di iscriversi al fondo pensionistico della propria categoria, è prevista la integrale destinazione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale per TFR.

 

UTILIZZAZIONE DEL TFR (art. 1, comma 2, lettera e, punti 1, 2, 7, 9) da circolare INCA 14304

Da tempo si discute sulla necessità di rendere più consistente il flusso di finanziamento verso i fondi pensione attraverso lo smobilizzo di maggiori quote di tfr. In concreto, però, poco o nulla si è fatto in tale direzione, se si eccettua l’emanazione del Dlgs n. 299/99, rimasto per altro inapplicato, che prevedeva la possibilità per le imprese quotate in borsa di attribuire ai fondi pensione, in alternativa al conferimento del tfr, strumenti finanziari sia di capitale (azioni) che di debito (titoli di Stato), e per le imprese di piccole dimensioni, non in grado di trasformare il TFR in titoli, di poter beneficiare di un amento della quota dell’accantonamento annuo di tfr destinato ai fondi pensione in sospensione di imposta.

La legge delega sancisce il principio del conferimento dell’intero tfr maturando ai fondi pensione, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. In altre parole, le future quote di tfr non verranno più accantonate in azienda ma saranno interamente devolute in via automatica al finanziamento della previdenza complementare, salvo diversa volontà del lavoratore che dovrà essere esplicitamente dichiarata entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo.

Il dispositivo si applica a tutti i lavoratori, non solo a quelli che non hanno ancora aderito ai fondi pensione, ma anche ai lavoratori già iscritti e che per legge sono tenuti a versare  soltanto una quota  dell’accantonamento annuale del TFR. Anche questi ultimi saranno chiamati ad esprimersi sulla devoluzione o meno della quota residuale del TFR alla previdenza complementare.

Al riguardo, giova ricordare che il Dlgs n. 124/93 ha operato una netta distinzione tra i lavoratori  di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (se pubblici dipendenti dal 1° gennaio 2001) e quelli in attività alla suddetta data. In caso di adesione ai fondi pensione, per i primi vige già l’obbligo di destinare alla previdenza complementare l’intero TFR maturando, mentre per i secondi è previsto il conferimento di una quota del tfr fissata, nella generalità dei casi,  nella misura del 2%.

E’ di tutta evidenza che per i lavoratori giovani che non hanno ancora aderito ai fondi pensione,  l’opzione per il mantenimento del tfr equivale alla rinuncia al secondo pilastro, mentre per chi è già iscritto e versa una quota ridotta di TFR l’opposizione a versare la parte residuale non implica modica alcuna allo “status” di associato al fondo pensione. Dal tenore della legge non si evince se un lavoratore anziano che non ha ancora aderito alla previdenza complementare potrà in futuro iscriversi versando soltanto una quota di TFR oppure dovrà anch’egli conferire il TFR nella sua interezza..

Va da sé che la eventuale rinuncia alla previdenza complementare, conseguente alla indisponibilità a smobilizzare il tfr, non può rivestire carattere definitivo. Se così fosse, verrebbe meno uno dei cardini su cui poggia l’intero sistema, vale a dire il carattere volontario, su base individuale, dell’adesione alla previdenza complementare, non vincolata ad alcun limite temporale.

Soltanto nel pubblico impiego, per motivi di bilancio, è  stato previsto un termine, peraltro suscettibile di modifica in sede di contrattazione di comparto, entro il quale il dipendente è chiamato ad  esercitare l’opzione di adesione al fondo negoziale.

A proposito di pubblici dipendenti, appare peraltro non poco problematica l’applicazione del silenzio-assenso ad una categoria di lavoratori che nella quasi totalità non dispone del TFR e per la quale non opera ancora la previdenza complementare,  fatta eccezione per il personale della scuola il cui fondo negoziale “Espero” è in fase di avvio.

La delega prevede inoltre il conferimento tacito del TFR ad una forma  pensionistica complementare qualora il lavoratore non dovesse esprimere volontà contraria allo smobilizzo del tir (silenzio-assenso) e non provvedesse ad iscriversi ai fondi pensione entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo o entro sei mesi  dall’assunzione (art. 1, comma 2, lettera e, punto 2). 

L’iscrizione d’ufficio non comporta soltanto il conferimento dell’intero TFR ma anche il contributo del datore di lavoro, qualora previsto (art. 1, comma 2, lettera e, punto 3). Su quest’ultimo punto e sulla destinazione del TFR ai fondi pensione (fondi negoziali, fondi aperti, fondi regionali e fondi individuali) si rinvia al paragrafo riguardante l’equiparazione delle forme di previdenza complementare. 

Le considerazioni suesposte per il pubblico impiego in tema di silenzio-assenso, assumono ancor più rilevanza in riferimento a questo specifico punto, visto che nei confronti dei  pubblici dipendenti il conferimento “ope legis” del TFR verrebbe fatto a favore di fondi pensione (regionali o aperti) con esclusione di quelli negoziali non ancora istituiti e per di più senza il contributo del datore di lavoro ancora non previsto (ricordiamo che il ritardo nella costituzione dei fondi pensione nei comparti pubblici è dovuto proprio alla mancanza di risorse da imputare come quota del datore di lavoro).

Un altro aspetto della delega assai confuso riguarda la previsione della costituzione presso gli enti previdenziali di apposite forme pensionistiche destinate a gestire le quote del TFR non devolute alla previdenza complementare (art. 1, comma 2, lettera e, punto 2).

Ad una prima lettura non è chiaro se il riferimento è a quelle realtà nelle quali non operano ancora i fondi negoziali o se invece più in generale  si vuole sottrarre definitivamente alle aziende la gestione del TFR maturando (intero o la quota residuale), non destinato alla previdenza complementare, per trasferirla  agli enti previdenziali.

Lo smobilizzo del TFR verso la previdenza complementare non deve comunque comportare un aggravio di oneri per le imprese. E’ questo il vincolo posto dalla delega che traccia per sommi capi gli interventi diretti a tal fine (art. 1, comma 2, lettera e, punto 9).

In primo luogo, si pensa di introdurre meccanismi compensativi, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, volti a facilitare l’accesso al credito. Come è noto, l’accantonamento del TFR rappresenta per le imprese una importante fonte indiretta di finanziamento che venendo meno determinerebbe una maggiore esposizione bancaria con conseguente lievitazione dei costi.

In secondo luogo, si fa riferimento a misure  finalizzate alla riduzione del costo del lavoro. Un primo intervento in tal senso è già presente nella delega nel punto in cui si prevede (art. 1, comma 2, punto e)  l’elevazione di un punto percentuale (dal 3 al 4%), in riferimento alla retribuzione contrattuale percepita, del limite massimo di esclusione dalla retribuzione imponibile dei compensi derivanti dai contratti aziendali o di secondo livello.

Nel quadro delle misure compensative, si colloca la norma che dispone la soppressione del contributo, pari allo 0,20% della retribuzione, dovuto al Fondo di garanzia del TFR da parte datore di lavoro. 

 

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