La madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore possono assentarsi dal lavoro per provvedere all’assistenza del figlio handicappato grave.
REQUISITI
Affinché i genitori accedano ai permessi è necessario che il minore:
- venga riconosciuto, dall’apposita Commissione Asl, come handicappato grave,
- non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.
I permessi spettano anche se il minore non è convivente, se l’altro genitore non lavora e se in famiglia vi sono altri soggetti che necessitano di assistenza.
MINORI DI ETA’ INFERIORE A TRE ANNI
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità, hanno diritto fino a tre anni del figlio:
· al prolungamento del periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa)
oppure, in alternativa,
· ad un permesso giornaliero retribuito di due ore se il proprio orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, di un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
Tali permessi sono incompatibili con i tre giorni mensili previsti dalla L.104/92.
Sono esclusi da tale normativa i lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio e i lavoratori sospesi a zero ore o disoccupati perché a queste categorie non spetta l’astensione facoltativa per maternità.
RETRIBUZIONE
Fino al compimento del 3° anno di età del bambino, il congedo parentale ordinario ed il prolungamento sono retribuiti al 30% , dal 3° all’8° anno invece l’indennità del 30% spetta solo se il reddito del genitore richiedente è inferiore ai limiti individuati annualmente(2,5 volte il trattamento minimo in vigore nell’anno interessato, pari per il 2005 a 1050,05€).
Durante i riposi orari si percepisce la retribuzione piena dal datore di lavoro.
PERMESSI DOPO IL 3° E FINO AL 18° ANNO DI VITA DEL DISABILE
I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente.
Gli istituti previdenziali ritengono che i tre giorni possono essere fruiti in maniera continuativa nell'arco del mese ovvero possono essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad esempio: 1 giorno la madre e 2 giorni il padre, un giorno dei quali fruito insieme alla madre).
I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.
Inoltre, il diritto può essere concesso anche ad un parente o affine entro il 3° grado se
○ lavoratore dipendente
○ assiste il minore con continuità ed esclusività
○ non vi sono né madre né padre, o pur essendoci non sono in grado di provvedere all’assistenza del figlio.