Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto,
· a tre giorni di permesso mensile retribuito, oppure
· a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).
Gli Istituti previdenziali concordano nel concedere la possibilità di variare la tipologia del permesso richiesto da un mese all’altro modificando la richiesta precedente; la possibilità di variazione è prevista anche, in via del tutto eccezionale se sopravvengono esigenze improvvise e non prevedibili, nell’ambito di uno stesso mese.
LAVORATORE HANDICAPPATO CHE FRUISCE DEI PERMESSI E ALTRO SOGGETTO CHE GLI PRESTA ASSISTENZA
Si tratta del caso di lavoratore disabile che, oltre ad usufruire dei permessi per sé stesso, può essere assistito da altra persona che, a sua volta, utilizza i permessi.
L’INPS ritiene che “i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerando che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora”.