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Cessazione
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Il soggetto disoccupato cessa di percepire l’indennità nel caso di:
· termine del periodo massimo di godimento (180 o 270 giorni)
· rioccupazione per una durata superiore ai 5 giorni
· rifiuto di un’occupazione adeguata
· perdita della capacità di lavoro (con possibilità di ripristino dopo la guarigione)
· mancata comunicazione al Centro per l’impiego della immediata disponibilità
· chiamata al servizio militare (possibilità di ripristino al rientro)
· titolarità di pensione diretta
· decesso
· inizio di attività autonoma
· espatrio |
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