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Soggetti
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Sono assicurati contro il rischio della disoccupazione e pertanto possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione ordinaria:
· tutti i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dipendenti stranieri anche extracomunitari, i domestici
- i lavoratori del pubblico impiego (Stato, Enti Locali) con contratto di lavoro stagionale o precario che perdono il posto di lavoro a seguito di licenziamento o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, purché la sospensione non sia imputabile al lavoratore.
Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente. Le sole eccezioni riguardano:
- le dimissioni durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino
- le dimissioni per giusta causa
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