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Requisiti
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Per tutte le tipologie di disoccupazione previste per i lavoratori agricoli è necessario far valere:
· l’iscrizione negli elenchi anagrafici per l’anno di competenza della prestazione
· un’anzianità assicurativa di due anni
· un minimo di contribuzione pari a 102 gg. nel biennio o 78 gg. nell’anno di riferimento per la disoccupazione a requisiti ridotti
· la prevalenza di lavoro agricolo nel biennio
· la cessazione avvenuta per licenziamento.
Dal 1999 non c’è diritto ad alcun tipo di DS se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni. Nel caso di più rapporti di lavoro in corso durante l’anno solare, si può avere diritto alla DS solo se almeno uno di questi è cessato per licenziamento |
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