I trattamenti si distinguono a seconda della qualifica del lavoratore in:
Indennità ordinaria dal 1955
Essa spetta a:
· lavoratori OTD iscritti da 1 a 100 gg.
· equiparati agli OTD (piccoli coloni e compartecipanti)
· OTI o salariati fissi
L'indennità viene corrisposta nella misura del 30% del salario convenzionale congelato dal 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale.
Per gli operai a tempo indeterminato, l’indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.
Trattamento speciale dal 1977
Essa riguarda i:
· lavoratori OTD iscritti da 101 a 150 gg.
L’indennità è pari al 40% del salario convenzionale congelato dal 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale.
Trattamento speciale dal 1972
Relativo a:
· lavoratori OTD iscritti da 151 gg. e fino a 270 gg. (ai fini del perfezionamento delle 151 gg. sono utili anche le giornate di lavoro subordinato effettuate in settore extra agricolo a condizione che nell’ultimo biennio ci sia la prevalenza in agricoltura)
L’importo dell’indennità è calcolato nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale.
Indennità ordinaria con requisiti ridotti dal 1988
Spetta:
· in assenza dei requisiti per il diritto al trattamento in agricoltura
Fino al 31.12.1992 in caso di diritto ai trattamenti speciali in agricoltura, veniva corrisposta anche la disoccupazione ordinaria nei limiti previsti dalla legge .