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I congedi
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Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”, D. Lgs. 151/2001, raccoglie tutta la normativa in vigore riguardante la maternità e la paternità.
Il diritto tutelato è quello alla paternità e maternità responsabili nell'ottica del benessere del minore; il vincolo coniugale non è assolutamente richiesto.
Il Testo Unico ha modificato la terminologia precedentemente utilizzata nel modo seguente:
· l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice è divenuta "congedo di maternità";
· l'astensione obbligatoria dal lavoro del lavoratore, fruita in alternativa alla madre nei casi previsti, "congedo di paternità";
· l'astensione facoltativa della lavoratrice e del lavoratore "congedo parentale" l'astensione facoltativa di entrambi i genitori lavoratori in caso di malattia del bambino/a è diventata "congedo per la malattia del figlio" |
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