Il lavoratore deve denunciare, per iscritto, anche attraverso l'invio del certificato medico a mezzo raccomandata, al datore di lavoro la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la perdita dell’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
La data di manifestazione della malattia professionale è quella del primo giorno di assenza dal lavoro a causa di essa; qualora non vi sia assenza, la data è quella del certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale
Il lavoratore può denunciare all’INAIL, di sua iniziativa, la malattia professionale e può chiedere alle Direzioni Provinciali del Lavoro, nei casi gravi, di accertare le circostanze in cui si è manifestata la malattia.
Il datore di lavoro, anche se artigiano, deve inviare all’INAIL la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia; alla denuncia, redatta sull’apposito modulo fornito dall’INAIL, deve allegare un certificato medico contenente:
- le generalità ed il domicilio del lavoratore,
- il luogo dove egli eventualmente è ricoverato,
- la relazione particolareggiata sulla sintomatologia accusata dal lavoratore.
Una volta cessata l'esposizione al rischio, il lavoratore colpito da malattia professionale conserva il diritto alle prestazioni assicurative; condizione essenziale per detta tutela è il manifestarsi della malattia entro il periodo massimo indicato nella tabella.
Nel caso in cui il suddetto periodo venga superato, per il lavoratore sussisterà l’onere di provare che la malattia è stata causata dal lavoro.
Qualora il lavoratore sia affetto da silicosi od asbestosi non è previsto alcun termine.
Se il datore di lavoro omette la denuncia, il lavoratore può provvedere, in proprio o attraverso il patronato INCA, alla segnalazione dell'infortunio all'INAIL.