PENSIONE DI INVALIDITÀ
REQUISITO SANITARIO
La pensione d’invalidità viene riconosciuta a coloro che risultano, a seguito di accertamento da parte dei medici INPS, affetti da un’ infermità fisica o mentale, tale da provocare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro , in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
REQUISITO CONTRIBUTIVO
5 anni di assicurazione e contribuzione (260 sett.), dei quali almeno 3 (156 sett.) versati
nei 5 anni precedenti la domanda di pensione
INCOMPATIBILITA' TRA ASSEGNO E RENDITA INAIL
A partire dal settembre 1995, l'assegno d'invalidità, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
DECORRENZA E DURATA
L'assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda
L'assegno ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.
In caso contrario, viene mantenuto in pagamento l'assegno di invalidità.
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
Nel sistema retributivo l'assegno è integrabile al trattamento minimo.
REVERSIBILITA' DELL'ASSEGNO
L'assegno non è reversibile ai superstiti. Il periodo di percezione del trattamento è utile al solo fine del diritto alla pensione indiretta
PENSIONI DI INABILITA’
REQUISITO SANITARIO
L’infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.
REQUISITO CONTRIBUTIVO
5 anni di assicurazione e contribuzione (260 sett.), dei quali almeno 3 (156 sett.) versati
nei 5 anni precedenti la domanda di pensione
INCOMPATIBILITA'
La pensione di inabilità è incompatibile con:
l'attività da lavoro dipendente
l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
l'iscrizione negli albi professionali.
INCUMULABILITA' TRA PENSIONE D'INABILITA' E RENDITA INAIL
A partire dal settembre 1995, la pensione d'inabilità, liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
DECORRENZA
La pensione di inabilità decorre, a secondo dei casi, dal mese successivo alla:
presentazione della domanda
cessazione dell'attività lavorativa
cancellazione degli elenchi dei lavoratori autonomi
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
Nel sistema retributivo l'assegno è integrabile al trattamento minimo.
REVERSIBILITA' DELL'ASSEGNO
L'assegno è reversibile ai superstiti.
MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA
Ai fini del calcolo della pensione la contribuzione versata dal lavoratore viene maggiorata, fino ad un massimo di 40 anni, degli anni mancanti al compimento di una certa età fissata per legge.
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
Possono richiederlo i titolari di pensione di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli gli atti della vita quotidiana.
L'assegno non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o a quello di perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.
Nel 2004 l'importo dell'assegno è pari a 398,66 euro mensili.
L'assegno è incompatibile con l'assegno corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale e continuativa.
L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione; l’importo è ridotto a chi fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.
PENSIONE AI SUPERSTITI
Sono previsti due diversi tipi di trattamenti ai superstiti.
La pensione di reversibilità: spettante ai superstiti aventi diritto in caso di decesso di pensionato.
La pensione indiretta: spettante ai superstiti aventi diritto in caso di decesso di lavoratore assicurato prima che abbia conseguito il trattamento pensionistico.
Per il conseguimento della pensione indiretta vengono richiesti anche requisiti contributivi.
Al momento della morte, il dante causa doveva vantare una delle due condizioni:
almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione
almeno 5 anni assicurazione e contribuzione di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la data della morte.
Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili anche i periodi di titolarità dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
I soggetti aventi diritto sono:
- Il coniuge
Il coniuge separato
Se il coniuge è separato con "addebito" può ottenere la pensione ai superstiti solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale
Il coniuge divorziato
a condizione che:
sia titolare di assegno di divorzio
non si sia risposato
l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- I figli
Legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, che alla data della morte del genitore, siano:
minori di 18 anni
studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore, che non svolgano attività lavorativa
inabili di qualunque età e a carico del genitore.
I nipoti
I nipoti minori a carico degli ascendenti in quanto equiparati ai figli legittimi e legittimati
- I genitori
In mancanza del coniuge, dei figli e nipoti il trattamento spetta ai genitori a condizione che:
abbiano compiuto almeno 65 anni di età
non siano titolari di pensione
siano a carico del dante causa
- I fratelli e sorelle
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione spetta ai fratelli (sorelle) celibi(nubili) che alla data della morte del dante causo siano:
inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni;
non titolari di pensione;
a carico del lavoratore deceduto.
La Legge fissa dei limiti di reddito oltre i quali non è più possibile per i titolari di pensione di reversibilità avere i figli a carico.
DOPPIA ANNUALITA’
In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità ed erogata la cosiddetta "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo spettante alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti
DECORRENZA
I trattamenti ai superstiti decorrono dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
CUMULO CON LA RENDITA INAIL
Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita liquidata dall'INAIL in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Le pensioni con decorrenza anteriore sono incumulabili fino alla data del 30.6.2000 per tornare, successivamente, ad essere cumulabili con la rendita vitalizia.
CUMULO CON GLI ALTRI REDDITI
A partire dal settembre 1995, i trattamenti ai superstiti sono incumulabili con i redditi del beneficiario qualora essi eccedano i parametri fissati dalla legge.
I titolari di pensione di reversibilità avranno una riduzione del:
25% se i redditi annui superano 3 volte il trattamento minimo ( € 16.075,02, per il 2004 )
40% se i redditi annui superano 4 volte il trattamento minimo ( € 21.433,36, per il 2004 )
50% se i redditi annui superano 5 volte il trattamento minimo (€ 26.791,70, per il 2004 )
La riduzione del trattamento ai superstiti non si applica qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.
INDENNITA’ UNA TANTUM
Qualora non vi siano i requisiti richiesti per ottenere la pensione di reversibilità, gli eredi possono richiedere l’indennità “una tantum”.
Essa ha valore diverso a seconda che al soggetto deceduto venisse applicato il sistema retributivo o contributivo.
Il sistema retributivo liquida l’indennità in proporzione ai contributi versati; essa deve avere un valore ricompresso tra € 22,31 e 66,93.
L’INPS richiede il versamento di almeno un anno di contributi nel quinquennio antecedente la morte.
L’indennità erogata dal sistema contributivo è pari all’assegno sociale (€ 367,97 nel 2004 ) moltiplicato per gli anni di contribuzione versata dal lavoratore deceduto.
I requisiti richiesti dal contributivo sono:
assenza dei requisiti per la pensione indiretta
non percezione della rendita INAIL in conseguenza della morte
titolarità dei requisiti reddituali richiesti per la percezione dell’assegno sociale
PENSIONI SUPPLEMENTARI
I titolari di pensione a carico di un fondo sostitutivo o esclusivo ( cosa mettiamo qui, l’elenco dei fondi ?), che abbiano anche contributi versati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, non sufficienti per il diritto alla pensione di vecchiaia o all'assegno di invalidità, possono richiedere all'INPS la liquidazione di una pensione supplementare.
Tale trattamento, che verrà liquidato in ragione dei contributi versati nell'A.G.O., si aggiunge alla pensione liquidata dagli altri Fondi.
La pensione supplementare viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:
contribuzione versata nell'A.G.O. non sufficiente a raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o all'assegno d'invalidità
compimento dell'età pensionabile (per la “supplementare di vecchiaia”)
cessazione dell'attività da lavoro dipendente (per la “supplementare di vecchiaia”)
possesso dei requisiti sanitari (per la “supplementare di invalidità”)
La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ulteriori contributi versati dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione.
La pensione supplementare non spetta ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti e dell'ENPALS.
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
CONTRIBUZIONE VERSATA NEL F.P.L.D.
Il pensionato che versa contribuzione dopo la liquidazione della pensione può chiedere all'INPS di incrementarla in ragione dell’ulteriore contribuzione versata.
La domanda di supplemento può essere presentata anche dai superstiti del pensionato.
Il supplemento si può chiedere quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Tale termine è ridotto a 2 anni quando l'interessato abbia compiuto l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia. Il termine ridotto è fruibile una sola volta.
Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
CONTRIBUZIONE VERSATA NELLE GESTIONI SPECIALI.
Il titolare di pensione nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti che vanta altra contribuzione, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,precedente o successiva alla decorrenza del trattamento, ha diritto al supplemento di pensione al compimento dell'età pensionabile prevista nella gestione dei lavoratori autonomi.
La domanda può essere presentata dopo che siano trascorsi 2 anni dalla decorrenza originaria o dal precedente supplemento.
Le ulteriori domande possono essere presentate trascorsi 5 anni dalla precedente.
L'attribuzione del supplemento non modifica la denominazione della pensione.
RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE
Consiste nel “ricalcolo” del trattamento pensionistico.
Di norma è richiesta dall'interessato ma può essere effettuata anche d'ufficio.
La ricostituzione avviene per un errore di calcolo o per l'accreditamento, successivo al pensionamento, di contribuzione che si colloca cronologicamente prima del pensionamento stesso.
Il beneficio derivante della ricostituzione agisce sin dalla decorrenza del trattamento, entro i termini di prescrizione previsti per la riscossione dei ratei (10 anni).